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Piano Transizione 5.0: Prime informazioni disponibili

19/06/2024
Leggi il nostro articolo dedicato al Piano Transizione 5.0 per avere tutte le conoscenze base necessarie!
transizione 5.0 informazioni di base

In data 26/02/2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge volto a sostenere gli investimenti effettuati dalle imprese in ambito di digitalizzazione e di transizione green sotto forma di credito di imposta che, NON è cumulabile con il credito d'importa per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno e con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0. Per tale scopo vengono stanziati 6,3 miliardi di euro, ai quali si aggiungono i 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025. Chi può beneficiare di tali risorse? "Tutte le imprese che effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione di consumi energetici". Il decreto fa riferimento a investimenti in beni strumentali materiali e immateriali purché si raggiunga una riduzione pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura situata nel territorio nazionale, oppure almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento

Con il D.L. n. 39/2024, articolo 6, comma 3-bis, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina; in particolare, le novità di maggior rilevanza sono 2:

  • Da un lato è stato esplicitato che il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025
  • Dall’altro lato è stata ricompresa, tra le comunicazioni periodiche che le imprese dovranno trasmettere, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio
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CHI HA DIRITTO AL CREDITO D'IMPOSTA?

Possono beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da: 

  • Forma giuridica
  • Settore economico in cui operano
  • Dimensione aziendale 
  • Regime contabile adottato

Sono invece escluse dal beneficiare del credito d'imposta:

  • Le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare
  • Imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto precedente 
  • Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Igs. n. 231/2001

QUALI SONO GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI?

Il credito d'imposta compete agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che si consegua una riduzione dei consumi energetici

Tra i beni immateriali 4.0 che possono usufruire del credito d'imposta rientrano anche:

  • Software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata e software relativi alla gestione di impresa
  • Spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi

Con riferimento all'autoproduzione/autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici: 

  • Moduli prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%
  • Moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%
  • Moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%

È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza secondo quanto segue:

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% 
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%

QUAL È LA MISURA DELL'AGEVOLAZIONE?

Le aliquote dei crediti d'imposta sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all'entità dell'investimento; nello specifico, il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura di: 

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COMUNICAZIONI NECESSARIE PER ACCEDERE E FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per accedere al beneficio, le imprese sono tenute a presentare in via telematica, attraverso un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), esclusivamente la documentazione ex ante sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimento agevolati, unitamente alla comunicazione riguardante la descrizione del progetto e il relativo costo

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, le imprese devono provvedere ad inviare al GSE:

  • Una comunicazione volta a dimostrare l'effettiva esecuzione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione per gli investimenti agevolabili; deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza del beneficio
  • Comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione

Infine, le imprese dovranno comunicare il completamente dell'investimento ed il conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, allegando apposita certificazione ex post rilasciata da soggetto abilitato.