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Huawei FusionCharge AC
Caratteristiche:
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Autel Maxi EU AC W7 Monofase
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Caratteristiche:
- Potenza: da 7kW a 11kW
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- Grado di protezione: IP54, IK10
Dubbi?
Leggi le nostre FAQ
Scopri di seguito le domande più frequenti riguardanti il mondo della mobilità elettrica e le stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
L'installazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici può risultare molto utile, in termini economici, per il condominio in quanto la presenza di questo dispositivo potrebbe aumentare il valore del condominio stesso e offrire quindi una soluzione di attrazione per eventuali nuovi inquilini in cerca di casa.
Inoltre, il proprietario di un'auto elettrica potrà ricaricare il proprio veicolo usufruendo della Wallbox situata nel parcheggio privato o condominiale.
L'installazione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici è vietata quando:
- comportano pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato
- alterano il decoro architettonico
- rendono alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino
In questi casi, è necessario segnalare il tutto all'amministratore di condominio tramite una comunicazione formale (art. 1122 c.c.).
I proprietari di un box privato possono installare, a proprie spese, la stazione di ricarica per veicoli elettrici e utilizzarla a qualsiasi ora senza doverla condividere con nessuno. Per l'installazione della colonnina nel box di proprietà non servono particolari autorizzazioni: è sufficiente comunicare l'intenzione di installare il dispositivo all'amministratore di condominio, il quale ha il compito di verificare che tutto sia effettuato a norma e stabilire l'ammontare delle spese relative per l'installazione e l'aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi.
La possibilità di installare stazioni di ricarica per auto elettriche è prevista dall’articolo 17- quinquies del Dl 83/2012. Esso stabilisce, al comma 2, che «le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, primo, secondo e terzo comma, del Codice civile».
Quindi, in seconda convocazione, per deliberare l’installazione di colonnine è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio, in deroga alle norme sui quorum previsti dal codice per le innovazioni e le spese straordinarie. Se l'installazione delle colonnine di ricarica è approvata dalla maggioranza dei condomini le spese saranno divise tra tutti i condomini.
Tuttavia, non sarà semplice convincere chi nell’immediato non ha messo in conto l’acquisto di un’auto elettrica a sostenere il costo della colonnina di ricarica. Per questi casi, l’articolo 17-quinquies del Dl 83/2012 prevede che il singolo condomino (o il gruppo richiedente) possa comunque procedere all'installazione, ma a proprie spese. In questo caso, i costi di installazione saranno divisi solo tra i condomini che hanno richiesto il punto di ricarica. Come accade per l’installazione di un ascensore se qualcuno, che non ha partecipato alla spesa inizialmente, volesse in futuro utilizzare la colonnina di ricarica potrebbe avvalersi dell’articolo 17- quinquies che rinvia espressamente all’articolo 1121, terzo comma, Codice civile: «i condòmini e i loro eredi o aventi causa possono, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera».
I Comuni hanno dovuto adeguare il proprio Regolamento Edilizio alle prescrizioni di integrazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche entro la data del 31 dicembre 2017, prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso differente da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati, e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015), nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015), la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento medesimo e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.
Si tratta di un incentivo nazionale per aumentare gratuitamente la potenza delle utenze private per ricaricare le auto elettriche durante la notte, la domenica e nei festivi, senza costi aggiuntivi. Questo incentivo è attivo a partire dal 1° Luglio 2021 fino al 31 Dicembre 2025.
Per usufruirne è necessario compilare la domanda on-line; per ulteriori informazioni consultare il seguente link: https://www.gse.it/servizi-per-te/rinnovabili-per-i-trasporti/agevolazioni-per-la-ricarica-dei-veicoli-elettrici